Una società commerciale ha impugnato l'avviso di pagamento TARI contestando la tassazione delle aree destinate a imballaggi speciali e dei parcheggi gratuiti per i clienti. Il Comune difendeva l'assimilazione dei rifiuti secondari a quelli urbani e la natura operativa delle aree sosta. La Corte di Cassazione ha stabilito regole precise in materia di TARI imballaggi e parcheggi. I giudici hanno chiarito che i Comuni possono assimilare gli imballaggi secondari solo se attivano la raccolta differenziata. L'avvio al recupero autonomo garantisce riduzioni tariffarie sulla quota variabile ma non cancella la quota fissa. Inoltre, la Corte ha respinto la richiesta dell'azienda sui parcheggi: le aree di sosta per i clienti sono operative, favoriscono l'attività commerciale e rimangono soggette alla tassa sui rifiuti.
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