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Purgazione dell'ipoteca

Definizione

La specifica procedura di legge che consente al proprietario di liberare l'immobile offrendo il valore del bene ai creditori.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Frazionamento dell’ipoteca: banca vince contro i terzi acquirenti
I terzi acquirenti di un immobile gravato da garanzia bancaria anteriore al Testo Unico Bancario hanno chiesto all'istituto di credito la suddivisione del debito per estinguere la propria quota. La banca ha rifiutato l'accordo e ha avviato l'espropriazione forzata. La Corte di Appello ha annullato il pignoramento, ritenendo il comportamento dell'istituto contrario a buona fede e lesivo dei diritti dei proprietari. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto, accogliendo il ricorso della banca. Il creditore fondiario non commette abuso del diritto se rifiuta il frazionamento dell'ipoteca richiesto da chi ha acquistato successivamente il bene. Il terzo compratore rimane infatti estraneo al contratto di finanziamento originario e deve ricorrere agli specifici strumenti di tutela previsti dalla legge per liberare l'immobile dal gravame.
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Cancellazione dell’ipoteca: scontro tra banca e acquirente
Un acquirente stipula un preliminare per un immobile gravato da ipoteca. Il costruttore fallisce dopo aver incassato gli acconti senza estinguere il mutuo. Il giudice delegato trasferisce l'immobile all'acquirente e ordina la cancellazione dell'ipoteca. Il creditore ipotecario si oppone, sostenendo che tale cancellazione non si applichi alle vendite derivanti dal subentro del curatore nel preliminare, ma solo alle aste competitive. La Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo, rinvia la causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite su questa specifica questione.
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Reclamo fallimentare: la banca perde contro il fallimento
Un istituto di credito ha contestato l'autorizzazione a una transazione concessa dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori. La banca ha presentato un reclamo ordinario, ma il tribunale lo ha ritenuto tardivo, ritenendo applicabile il termine ridotto di otto giorni previsto per gli atti di gestione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca. Ha stabilito che quando il giudice delegato agisce in sostituzione del comitato dei creditori, compie un atto di gestione. Di conseguenza, lo strumento corretto è il **reclamo fallimentare** ai sensi dell'articolo 36 della legge fallimentare, proponibile solo per violazione di legge. Inoltre, la decisione del tribunale su questo tipo di reclamo non è impugnabile davanti alla Cassazione, in quanto priva di carattere definitivo e decisorio. La banca perde definitivamente la causa.
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