La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per lesioni e minacce a carico di un uomo. La difesa contestava l'utilizzo dei video registrati dalle telecamere private della vittima, lamentando la mancanza di una copia forense. I giudici hanno chiarito che tali registrazioni costituiscono prove atipiche nel processo penale e sono pienamente utilizzabili se ritenute genuine e verificate dalle forze dell'ordine. Inoltre, la Corte ha respinto le contestazioni sul legittimo impedimento del difensore, precisando che la tutela per impegni concomitanti non si applica se l'avvocato assiste la parte civile e non l'imputato in quell'altro processo, e ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la condanna se ritenute credibili dopo un rigoroso esame. Il ricorso è stato rigettato.
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