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Proselitismo sindacale

Definizione

L'attività svolta dal sindacato per diffondere le proprie idee, informare i lavoratori sulle proprie iniziative e cercare nuovi iscritti.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Volantinaggio elettronico via email aziendale: sanzione annullata
Un'azienda ha sanzionato un proprio dipendente con una multa disciplinare per aver inviato comunicazioni sindacali alle caselle di posta elettronica dei colleghi. La società sosteneva il divieto assoluto di utilizzare l'infrastruttura informatica per scopi non strettamente operativi. Il lavoratore ha impugnato la sanzione contestando la violazione dei propri diritti sindacali. I giudici di merito hanno annullato il provvedimento, accertando che l'attività non recava alcun pregiudizio alla produzione. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della multa, dichiarando inammissibile il ricorso del datore di lavoro. La Suprema Corte ha chiarito che il volantinaggio elettronico tramite email aziendale è pienamente legittimo se non blocca l'attività lavorativa, estendendo la nozione di spazio sindacale ai canali digitali moderni.
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Email sindacale dal PC aziendale: sanzione annullata dalla Cassazione
Un rappresentante sindacale riceve un'ammonizione scritta per aver usato la sua email di lavoro per una comunicazione sindacale. L'Azienda sostiene che gli strumenti informatici sono solo per scopi lavorativi. La Corte di Cassazione dà torto all'Azienda e ragione al lavoratore. I giudici stabiliscono che l'uso dell'email aziendale per comunicazioni sindacali è lecito, equiparandolo a una forma di volantinaggio elettronico. La sanzione è illegittima perché l'Azienda non ha dimostrato un concreto e specifico pregiudizio al normale svolgimento dell'attività produttiva. Un danno solo ipotetico o potenziale non è sufficiente per giustificare una punizione.
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Proselitismo sindacale: i limiti dell’uomo-sandwich
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare (sospensione di otto giorni) inflitta a un lavoratore che, durante l'orario di servizio, aveva svolto attività di proselitismo sindacale indossando due grandi volantini sul petto e sulla schiena, come un "uomo-sandwich". Secondo la Corte, tale modalità, per la sua natura impositiva e di costante visibilità, costituisce una fonte di distrazione continua che pregiudica il normale svolgimento dell'attività aziendale, superando i limiti previsti dalla legge per la libertà di espressione sindacale sul luogo di lavoro.
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