Un imputato, condannato in primo grado per reati informatici, ha concordato la pena in secondo grado tramite patteggiamento in appello, rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello sul mancato proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato sulla pena in appello, il giudice non deve motivare sull'assenza di cause di proscioglimento o di nullità delle prove, poiché la rinuncia ai motivi limita la cognizione del tribunale ai soli punti concordati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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