Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca dell'affidamento in prova per un uomo che, durante la misura alternativa, ha fabbricato e posizionato un ordigno esplosivo nel giardino di una coppia con l'intento di uccidere. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del condannato. I giudici hanno evidenziato l'assoluta incompatibilità tra la gravità della condotta e la prosecuzione della misura alternativa, sottolineando la pericolosità sociale del soggetto e l'apparenza del suo percorso di risocializzazione. La revoca dell'affidamento in prova decorre dall'inizio dell'esecuzione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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