Un consulente del lavoro citava una società tra professionisti chiedendo la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato o la tutela per collaborazione etero-organizzata. Il professionista lamentava orari, coordinamento del team e uso di strumenti aziendali. Chiedeva differenze retributive e l'illegittimità del recesso. La società contestava la pretesa dimostrando ampia autonomia decisionale, assenza di vincoli d'orario e copertura assicurativa tipica del libero professionista. Il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente il ricorso. Il giudice ha accertato che le direttive costituivano un mero coordinamento organizzativo comune alle strutture complesse e non una subordinazione gerarchica. Ha inoltre escluso l'etero-organizzazione, preclusa per gli iscritti agli albi professionali. Il ricorrente è stato condannato a pagare 4.500 euro di spese di lite.
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