Un lavoratore ha impugnato la cessione del proprio contratto di lavoro effettuata dall'azienda. La Corte d'Appello ha dichiarato inefficace il trasferimento e disposto il ripristino del rapporto, riconoscendo le retribuzioni arretrate soltanto a partire dalla data della pronuncia di merito. Il dipendente ha promosso ricorso per ottenere gli stipendi precedenti. Nel corso del giudizio di legittimità, il legali del lavoratore ha formalizzato la rinuncia al ricorso in Cassazione tramite procura speciale, con l'adesione della società controparte. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese legali, rendendo definitiva la sentenza di secondo grado.
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