Le autorità di controllo hanno ispezionato un autobus di linea internazionale e hanno trovato ingenti somme di denaro contante nascoste in vari vani del mezzo. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro preventivo del denaro, ipotizzando una ricettazione legata alla prestazione abusiva di servizi di pagamento. L'amministratore della società di trasporti ha impugnato la misura, sostenendo che le somme derivavano dalla normale vendita dei biglietti e che il reato presupposto non sussisteva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. Il terzo estraneo al reato non può contestare la sussistenza dell'illecito o i presupposti cautelari, ma può solo dimostrare la proprietà del bene e la propria totale estraneità alla condotta illecita, purché munito di idonea procura speciale.
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