Un lavoratore, licenziato illegittimamente da una società, ha ottenuto l'accertamento dell'unicità del gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia proprietaria. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna in solido al risarcimento dei danni a carico di tutte le società del gruppo. Le società hanno impugnato la decisione contestando vizi di notifica dell'appello e chiedendo la sospensione del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle aziende, confermando che i vizi di notifica erano semplici nullità sanabili e non inesistenze. Pertanto, il lavoratore ha vinto definitivamente la causa, ottenendo il diritto alla reintegrazione e al risarcimento, mentre le società sono state condannate a pagare le spese di giudizio.
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