Un cittadino ottiene l'equa riparazione Legge Pinto per la durata eccessiva di un fallimento. Il decreto iniziale liquida l'indennizzo ma riconosce solo ventisette euro di esborsi anziché l'importo effettivo documentato, omettendo oltre duecento euro di diritti di copia. Il cittadino promuove formale opposizione per ottenere il rimborso integrale delle spese vive. Nelle more del procedimento, lo stesso giudice della fase iniziale accoglie un'istanza di correzione di errore materiale e corregge la cifra. La Corte d'Appello dichiara quindi cessata la materia del contendere sul rimborso principale. Tuttavia, la Corte compensa interamente i compensi legali della fase di opposizione: l'atto difensivo violava il dovere di sinteticità, i collegamenti telematici risultavano difettosi e la controversia riguardava una modesta svista materiale.
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