L'Indagato, coinvolto in un'inchiesta della Procura europea per presunte frodi doganali, ha subito la perquisizione e il sequestro di dispositivi informatici, inclusi tre telefoni cellulari e una chiavetta USB. La difesa ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione del principio di proporzionalità per l'assenza di parole chiave e di un termine di durata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il sequestro di dispositivi informatici è legittimo anche senza parole chiave predefinite, purché il pubblico ministero individui chiaramente l'oggetto d'indagine ed escluda la corrispondenza personale irrilevante. Inoltre, l'autorità non deve fissare subito la durata dell'analisi tecnica, potendo l'indagato chiedere la restituzione in caso di ritardi ingiustificati.
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