In una causa per la divisione dell'eredità materna, una sorella ha promosso un'azione di riduzione per lesione di legittima contro il fratello. Il fratello ha sostenuto che la sorella avesse ricevuto donazioni in vita dalla madre, da calcolare nella sua quota. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibili le prove del fratello perché presentate in ritardo. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del fratello: la richiesta di calcolare le donazioni ricevute dall'attore (imputazione ex se) costituisce un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice anche in appello se i fatti emergono dagli atti. Inoltre, per il principio di acquisizione, i documenti presentati dalla sorella stessa provavano tali donazioni e dovevano essere valutati dal giudice. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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