Una società appaltatrice si oppone a un decreto ingiuntivo per una fornitura, sostenendo di non aver mai ricevuto la merce. Il Tribunale respinge l'appello, chiarendo che in un contratto con clausola di consegna a terzi, l'onere della prova del mancato recapito nel luogo pattuito spetta al compratore. La proprietà del bene, inoltre, si trasferisce con il semplice consenso, rendendo la consegna un'obbligazione successiva.
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