Il Contribuente ha impugnato l'avviso di addebito per contributi previdenziali relativi all'anno 2007, sostenendo che fosse maturata la prescrizione contributi previdenziali prima della notifica dell'atto nel 2013. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha ribadito che la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta nel 2011 per un maggior reddito imponibile, ha validamente interrotto il termine di prescrizione anche a favore dell'INPS. Questo perché l'attività di controllo fiscale incide direttamente sul rapporto contributivo, azzerando i termini prima del loro spirare. Di conseguenza, il debito contributivo rimane valido e il ricorrente perde la causa.
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