A seguito di un incendio in un capannone, un'azienda concordava con la compagnia assicurativa l'ammontare dei danni ma non riceveva il pagamento. La società cedeva gran parte del credito ad alcuni creditori e richiedeva per sé solo la quota residua. Successivamente interveniva il fallimento dell'impresa. Il tribunale accertava la nullità delle cessioni di credito, stabilendo che i crediti non erano mai usciti dal patrimonio aziendale. Il fallimento agiva quindi per ottenere l'importo residuo delle somme cedute, ma l'assicurazione eccepiva la prescrizione indennizzo assicurativo. La Suprema Corte ha accolto le ragioni della compagnia: la nullità ha valore retroattivo e l'incertezza soggettiva o la pendenza di altre liti non sospende il termine biennale di prescrizione. Il fallimento doveva interrompere i termini tempestivamente senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza.
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