Un avvocato ha richiesto all'erede di un cliente deceduto il pagamento di quattromila euro per prestazioni professionali svolte. L'erede ha eccepito la prescrizione del credito. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ritenendo il credito estinto. L'avvocato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che un accordo transattivo successivo avesse trasformato la prescrizione da triennale a decennale tramite novazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che spetta al professionista provare l'esistenza di atti interruttivi. Nel caso specifico, l'accordo del 2002 non aveva natura novativa e, anche ipotizzando l'interruzione del termine, la prescrizione del credito professionale triennale era comunque decorsa nel 2005, molto prima della citazione in giudizio avvenuta solo nel 2009.
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