Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dal Tribunale. La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente la validità degli atti difensivi. I giudici hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione a causa di un vizio formale nel mandato difensivo. La legge impone che la procura speciale per Cassazione indichi espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il legale certifichi tale data. Nel caso concreto, il difensore ha apposto soltanto la formula generica di autentica della firma, omettendo la specifica attestazione temporale richiesta dalla legge a pena di inammissibilità. Il ricorso è stato respinto con addebito del doppio contributo unificato.
Continua »