Uno studio legale associato ha impugnato l'esclusione di alcuni crediti professionali dallo stato passivo di una società fallita. Il tribunale di merito aveva ammesso solo una parte dei compensi come crediti chirografari, negando il privilegio crediti professionali richiesto. La contestazione riguardava sia la mancanza di prova certa sul conferimento dell'incarico per le attività giudiziali, sia la natura collettiva della prestazione resa dallo studio associato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per godere della prelazione ex art. 2751-bis n. 2 c.c., lo studio deve dimostrare che l'attività è stata svolta personalmente o prevalentemente da un singolo professionista. In assenza di tale prova e di un mandato scritto specifico per ogni fase, il credito resta privo di privilegio.
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