Un imputato, condannato in primo e secondo grado, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione dei giudici di merito corretta e priva di vizi logici. La motivazione si fonda sull'assenza di elementi positivi di valutazione e sulla presenza di numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, fattori che giustificano il diniego del beneficio.
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