Un detenuto sottoposto a regime speciale (41-bis) aveva contestato le restrizioni sulle fasce orarie per cucinare e l'acquisto di cibi. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il suo reclamo, permettendogli di cucinare senza limiti orari e di accedere a più prodotti. L'Amministrazione penitenziaria ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità delle proprie regole. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministrazione. Ha ritenuto che la differenziazione delle fasce orarie per cucinare tra detenuti in regime speciale e comuni fosse irragionevole. Questa disparità costituiva un ingiustificato 'surplus afflittivo', non giustificato da esigenze di ordine e sicurezza, violando il diritto a cucinare in carcere in modo equo.
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