Un avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi per aver assistito un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in sedici udienze penali. Il Tribunale ha riconosciuto il compenso per una sola udienza, ritenendo non provata la presenza del difensore nelle altre, a causa di verbali incompleti rilasciati dalla cancelleria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista. I giudici di legittimità hanno stabilito che, nei procedimenti di opposizione alla liquidazione, il giudice ha il potere-dovere di richiedere d'ufficio i documenti e le informazioni necessarie per decidere. Non si può applicare rigidamente la regola dell'onere della prova quando il giudice può acquisire direttamente gli atti. L'ordinanza è stata cassata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.
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