Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Suprema Corte il decreto del Tribunale che negava il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di merito. Il difensore del ricorrente ha allegato una procura speciale per Cassazione priva della certificazione della data di rilascio. La legge sulla protezione internazionale impone che il mandato difensivo sia conferito dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e che il legale certifichi espressamente tale posteriorità cronologica. La mancanza di questa attestazione formale rende l'atto processuale nullo e insuscettibile di sanatoria, ponendo a carico del richiedente asilo il pagamento del doppio contributo unificato.
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