Un cittadino straniero ha impugnato dinanzi alla Suprema Corte il decreto di rigetto della protezione internazionale emesso dal Tribunale. L'atto difensivo conteneva l'indicazione del provvedimento impugnato, ma il difensore si era limitato ad autenticare la firma del cliente scrivendo la formula di rito 'È autentica'. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge sulla protezione internazionale impone un requisito rigoroso: la procura speciale per Cassazione deve contenere una certificazione esplicita della data da parte dell'avvocato, che attesti la posteriorità dell'incarico rispetto alla comunicazione del provvedimento. La semplice autentica della firma non sana l'omessa attestazione temporale, determinando la chiusura definitiva del giudizio e la condanna al raddoppio del contributo unificato.
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