Definizione
Atteggiamento di insistenza fastidiosa e invadente che, nel reato di molestie, rappresenta l'elemento psicologico che guida l'azione, a prescindere dalle motivazioni sottostanti.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 42 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 49% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 29%
- Rigettato 23%
- Inammissibile 49%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 171%
- Penale Sez. 727%
- Penale Sez. 22%
Precedenti più richiamati
- Cass. 3758/2013in 8 provvedimenti
- Cass. 6064/2017in 8 provvedimenti
- Cass. 50381/2018in 6 provvedimenti
- Cass. 18117/2014in 3 provvedimenti
- Cass. 12703/2025in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Tre residenti ricevevano una condanna per il reato di molestie in concorso a causa di prolungati dissidi con una vicina in un piazzale comune. I condannati impugnavano il verdetto sostenendo che gli episodi fossero isolati, maturati in un clima di provocazioni reciproche e privi di prove sull'effettivo ruolo di ciascuno. La Corte di Cassazione accoglieva i ricorsi e annullava la condanna con rinvio. I giudici hanno chiarito che il piazzale comune accessibile ai clienti integra un luogo aperto al pubblico. Tuttavia, il tribunale ha omesso di valutare la reciprocità delle condotte ostili, elemento che può escludere la petulanza. Inoltre, manca una motivazione rigorosa sull'apporto causale individuale fornito da ciascun imputato nella realizzazione delle condotte contestate.
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L'Imputata riceve una condanna a quattrocento euro di ammenda per il reato di molestia telefonica verso La Persona Offesa. Le telefonate contestate, avvenute per oltre un anno, risultano mute e insistenti. L'Imputata presenta appello tramite il proprio legale. Il giudice riqualifica l'atto come impugnazione di legittimità. Tuttavia, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso per cassazione inammissibile. Il difensore scelto non possiede l'abilitazione speciale per patrocinare davanti alla Suprema Corte. La sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato non abilitato rende l'impugnazione del tutto priva di validità giuridica. La Corte conferma la condanna originaria e impone all'Imputata il pagamento delle spese processuali, aggiungendo una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende.
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Una donna suona ripetutamente e senza motivo il clacson della propria auto sotto l'abitazione del vicino, sia di giorno che di notte, per diversi mesi. Il Tribunale la condanna per il reato di molestia e al risarcimento dei danni. La donna propone ricorso per cassazione, sostenendo che l'uso improprio del clacson costituisca solo un'infrazione al Codice della Strada o un disturbo al riposo, invocando inoltre la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione respinge integralmente le difese e dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che l'azione insistente e mirata a turbare la tranquillità altrui integra pienamente il delitto penale di molestie. La condanna penale diventa definitiva e la ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Una donna è stata condannata per il **reato di molestie** verso la moglie del suo ex amante. Ha inviato numerosi messaggi molesti e fatto telefonate mute, anche tramite WhatsApp, con frasi offensive. Il Tribunale ha riconosciuto la "petulanza" e il "biasimevole motivo" della condotta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputata. Ha confermato che il reato non richiede molteplici azioni se caratterizzato da insistenza o rancore. I messaggi telematici e le chiamate mute rientrano nelle condotte moleste. L'imputata deve pagare le spese processuali e risarcire la parte civile.
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La vicenda nasce dal conflitto tra due ex partner dopo la fine di una turbolenta relazione sentimentale. La donna ha accusato l'uomo del reato di molestia o disturbo alle persone, lamentando messaggi offensivi, pedinamenti e appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro. Il giudice di appello ha assolto l'imputato evidenziando che le offese e i comportamenti aggressivi erano pienamente reciproci e frutto di continue liti e gelosie condivise. La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione e rigettato il ricorso della donna. I giudici hanno stabilito che la reciprocità delle condotte esclude i requisiti della petulanza o del biasimevole motivo necessari per configurare il reato.
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Un uomo si appostava di frequente nei pressi di un albergo, scattando fotografie a lavoratori e veicoli, usando un binocolo e pedinando il gestore della struttura. L'imputato giustificava le proprie azioni sostenendo di voler controllare la presunta sottrazione di beni appartenenti alla moglie, ex socia dell'albergo. I giudici hanno confermato la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che la pretesa di tutelare un proprio diritto non giustifica condotte invadenti e petulanti. L'interferenza continua nella sfera privata e lavorativa altrui integra pienamente l'illecito penale, rendendo irrilevanti le motivazioni personali dell'autore.
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Una donna chiedeva abitualmente denaro a un parroco che la aiutava per spirito di carità. Nel febbraio 2019, la donna ha avanzato una richiesta improvvisa di mille euro in contanti. Il parroco ha quindi allertato le Forze dell'Ordine per l'insistenza subita. Il Giudice di Pace ha riqualificato il fatto in molestie ma ha assolto la donna per particolare tenuità del fatto, considerando l'episodio come un singolo evento non grave. Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione sostenendo che la reiterazione delle condotte ostacolasse il beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando l'assoluzione, poiché il disturbo penalmente rilevante è stato circoscritto a un unico episodio isolato.
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Un cittadino ha subito una condanna per il reato di molestia dopo aver pedinato, fotografato, ostacolato e fissato con insistenza il proprio vicino di casa a causa di dissapori condominiali pregressi. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la reciprocità dei dissidi e la presunta lievità dei singoli gesti. La Suprema Corte ha confermato la condanna penale e il risarcimento dei danni morali per ansia e stress. I giudici hanno chiarito che le condotte reiterate vanno valutate nel loro insieme e non singolarmente. La reiterazione dei comportamenti esclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto.
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Un uomo è stato condannato dal Tribunale per il reato di molestia o disturbo alle persone dopo aver seguito e infastidito ripetutamente un conoscente per quattordici mesi con insistenti ed sgradite richieste di natura sessuale lungo la pubblica via. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la credibilità della persona offesa e sostenendo che la condotta fosse priva di minacce. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la responsabilità penale. I giudici hanno chiarito che il reato si configura anche attraverso un corteggiamento ossessivo e petulante basato su un biasimevole motivo, senza che sia necessaria un'intimidazione esplicita. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino riceveva una condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone a causa di un singolo atto di derisione. Il giudice di merito imponeva una sanzione pecuniaria e il risarcimento economico verso la vittima costituita parte civile. Il condannato presentava ricorso per contestare la sussistenza della condotta e chiedere la non punibilità. Prima della decisione definitiva, la persona offesa formalizzava il ritiro dell'accusa e l'imputato accettava la scelta. La Corte di Cassazione ha accertato la tempestiva remissione di querela, cancellando la sanzione penale e annullando gli obblighi risarcitori, lasciando a carico dell'autore del fatto le sole spese processuali.
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Un cittadino ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza che lo vedeva prosciolto per particolare tenuità del fatto riguardo al reato di molestia e petulanza. L'imputato aveva inviato continui messaggi, lettere e lasciato biglietti sul parabrezza della parte offesa a seguito di vecchi dissapori familiari. La difesa sosteneva la mancanza di petulanza e il fatto che la vittima avrebbe potuto semplicemente bloccare i messaggi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato di molestia e petulanza si configura con azioni pressanti e invadenti, a prescindere dalle motivazioni o dalla possibilità per la vittima di bloccare l'utenza. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Una donna ha rivolto insulti volgari e gesti offensivi alla titolare di un ristorante, luogo di lavoro del proprio ex marito. Il Tribunale ha condannato l'autrice alla pena dell'ammenda per il reato di molestia. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che si trattasse di un diverbio familiare privo di petulanza e contestando i tempi della querela. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'illecito scatta anche per condotte commesse nei confronti di soggetti terzi in luoghi aperti al pubblico. Inoltre, il reato non richiede per forza una pluralità di episodi ed è perseguibile d'ufficio, rendendo irrilevante la data di deposito della querela. La condanna e la sanzione pecuniaria restano dunque pienamente confermate.
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Un uomo ha inseguito in automobile il legale di una società e lo ha bloccato per strada. L'imputato è sceso dal veicolo e ha avvicinato con insistenza e aggressività il professionista a meno di un metro di distanza, pretendendo informazioni sulle accuse di appropriazione indebita rivolte alla propria moglie. Il giudice di merito ha riqualificato la contestazione da violenza privata a reato di molestie, condannando l'aggressore anche al risarcimento dei danni morali liquidati in via equitativa. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna, sancendo che l'inseguimento aggressivo e l'invadenza ostinata integrano la petulanza e configurano pienamente il reato.
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Un ex coniuge è stato condannato per molestie telefoniche ai danni della sua ex moglie, utilizzando una scheda telefonica straniera. L'Imputato ha presentato ricorso, contestando la validità della notifica degli atti giudiziari, dato il suo trasferimento all'estero, e chiedendo l'applicazione dell'esimente per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica al difensore, avvenuta dopo il tentativo di recapito all'estero e il rifiuto dell'Imputato. Ha escluso la particolare tenuità del fatto, considerando la natura e la durata delle molestie telefoniche. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Un militare della Guardia di Finanza, accusato di concussione da due venditori ambulanti, li ha pedinati e fotografati sul lungomare mentre vendevano merce contraffatta. Il Tribunale lo ha condannato per il reato di molestia o disturbo alle persone. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver agito unicamente per raccogliere prove a propria difesa nel processo a suo carico, escludendo così la petulanza o il biasimevole motivo. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e non manifestamente infondato. Di conseguenza, ha annullato la condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorsi più di cinque anni dai fatti.
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Un cittadino, condannato in primo grado per molestie ai danni di un minorenne, ha proposto impugnazione tramite il proprio difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo risiede nel fatto che il difensore firmatario non era iscritto all'albo speciale e, di conseguenza, era privo del necessario patrocinio dinanzi alla Cassazione. La Suprema Corte ha ribadito che la mancanza di abilitazione del difensore rende l'atto nullo e non sanabile. Per questo motivo, oltre a perdere la causa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Tre clienti di un ristorante sono stati condannati per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver provocato un forte disordine all'interno del locale. Gli imputati gridavano, insultavano la titolare e la cameriera, infastidivano gli altri clienti e brandivano sedie e bottiglie. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, respingendo il ricorso dei clienti. La Suprema Corte ha chiarito che il reato si configura anche con una singola azione di arrogante invadenza e disturbo, senza la necessità di comportamenti ripetuti nel tempo. Di conseguenza, i clienti perdono definitivamente la causa e devono pagare l'ammenda e le spese processuali.
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L'Imputata era stata condannata in appello per il reato di molestie (art. 660 c.p.), dopo che l'iniziale accusa di stalking era stata derubricata. La condotta consisteva in ripetute telefonate e messaggi all'ex compagno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della donna, annullando la sentenza con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente motivato la sussistenza del reato di molestie, omettendo di verificare se i contatti fossero dettati da petulanza o biasimevole motivo, specialmente alla luce della necessità di gestire il figlio minore. La Cassazione ha chiarito che per la configurabilità del reato non basta un generico fastidio, ma occorre accertare l'effettiva volontà di interferire inopportunamente nella sfera altrui.
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Una donna stata condannata per il reato di molestia o disturbo alle persone per aver inviato numerosi messaggi insistenti alla vittima, alla madre e al compagno di questa. Il comportamento era nato dal risentimento per l'organizzazione autonoma di una festa di compleanno. L'imputata si difesa sostenendo di voler solo recuperare un credito lavorativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il motivo del contatto irrilevante se la condotta caratterizzata da petulanza, ovvero da un atteggiamento pressante e impertinente idoneo a violare la quiete e la libert altrui. Di conseguenza, l'imputata perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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L'Imputato era stato condannato per il reato di molestia per aver disturbato il Gestore del Bar all'interno del suo locale per circa un'ora, agendo in stato di ubriachezza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando la condanna senza rinvio. I giudici hanno chiarito che un singolo episodio di disturbo concentrato in un arco temporale ridotto (un'ora) e dovuto a ubriachezza non integra il requisito della petulanza, necessario per configurare il reato di molestia. Tale condotta rientra invece nell'ubriachezza molesta, illecito depenalizzato e non più punibile come reato. Di conseguenza, il fatto non sussiste.
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