Un imputato è stato condannato per truffa. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la validità del riconoscimento fotografico che lo aveva identificato e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il riconoscimento fotografico era stato correttamente valutato dai giudici precedenti, basandosi sulla credibilità della vittima e sulla precisione del suo racconto. Inoltre, ha ritenuto legittima la decisione di non concedere le attenuanti generiche, data la persistenza della condotta illecita dell'imputato e i suoi numerosi precedenti penali. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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