Un detenuto in regime speciale ha contestato la decisione del carcere di sostituire una delle due ore d'aria con un'ora in una sala 'socialità' interna. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione Penitenziaria, stabilendo un principio fondamentale: la permanenza all'aperto 41-bis e la socialità sono diritti distinti e non sovrapponibili. La prima serve a tutelare la salute psicofisica e deve svolgersi in spazi aperti; la seconda risponde a esigenze relazionali. Di conseguenza, il detenuto ha diritto a due ore effettive all'aria aperta, non sostituibili con attività in locali chiusi. Una limitazione è possibile solo per specifici e motivati motivi di sicurezza, non tramite un regolamento generale.
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