L'Imputata concordava l'applicazione della pena per reati gravi, ottenendo una sentenza di patteggiamento. Successivamente, la difesa proponeva ricorso per Cassazione contestando la mancata esclusione della persona offesa costituitasi parte civile dopo l'accordo penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad impugnare nel patteggiamento. Il patteggiamento non produce effetti vincolanti nel giudizio civile di danno e il giudice non aveva disposto alcuna condanna alle spese a carico dell'Imputata. Di conseguenza, l'eventuale esclusione della parte civile non avrebbe prodotto alcun beneficio pratico per la ricorrente, la quale è stata condannata al pagamento delle spese legali e a una sanzione pecuniaria.
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