La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4072/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La decisione ribadisce i rigidi limiti all'impugnazione del patteggiamento, stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha chiarito che un presunto vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione di una causa di proscioglimento non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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