La Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 febbraio 2024, ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile. Il ricorso era stato presentato contro una sentenza del Tribunale di Monza. La Suprema Corte ha stabilito che i motivi dell'appello, consistenti in generici difetti di motivazione, non rientrano nelle tassative ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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