La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19994/2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre imputati contro una sentenza di patteggiamento per furto. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma Orlando, l'impugnazione del patteggiamento è consentita solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., escludendo censure sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento o sulla congruità della motivazione.
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