La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento per bancarotta societaria. Il ricorrente lamentava vizi di motivazione sulla propria responsabilità e sull'aggravante del danno patrimoniale. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, in seguito alla riforma del 2017, il ricorso contro il patteggiamento è limitato a casi tassativi, escludendo la possibilità di contestare la motivazione sul merito o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La decisione conferma il rigore interpretativo necessario per preservare la funzione deflattiva del rito speciale.
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