L'Imputato ha concordato con il Pubblico Ministero una pena per il reato di furto in abitazione. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione contestando la motivazione del giudice sulla sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi tassativi, come l'espressione della volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica o l'illegalità della pena. Le contestazioni generiche sulla responsabilità non rientrano in queste ipotesi. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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