Due imputati, accusati di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, concordavano la pena con il Pubblico Ministero tramite patteggiamento. Successivamente, proponevano ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e la carenza di motivazione del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, in tema di patteggiamento e obbligo di motivazione, il giudice che recepisce l'accordo delle parti non deve redigere una motivazione approfondita come nei riti ordinari. Avendo effettuato i controlli di legge e rispettato l'accordo, l'obbligo motivazionale è pienamente soddisfatto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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