La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da tre imputati. Il primo ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, negate per la sua condotta e personalità. Il secondo contestava genericamente la responsabilità per reati di droga. Il terzo aveva presentato il ricorso personalmente, senza la firma di un avvocato cassazionista, violando le regole procedurali introdotte dalla riforma del 2017. Inoltre, quest'ultimo aveva concordato la pena in appello, rinunciando implicitamente a contestare la colpevolezza. La Suprema Corte ha confermato che il ricorso di legittimità deve essere sottoscritto da un difensore abilitato e che il concordato preclude successive contestazioni di merito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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