Un Condominio contestava la richiesta di pagamento notificata dalla Società idrica per conguagli tariffari relativi agli anni dal 2005 al 2011. L'ente gestore pretendeva la riscossione delle cosiddette partite pregresse servizio idrico sulla base di una delibera amministrativa successiva. I giudici di merito davano inizialmente ragione al Condominio, reputando illegittima l'applicazione retroattiva di nuove componenti di costo su contratti ormai esauriti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del gestore: i conguagli per annualità passate non sono vietati in modo assoluto. Essi risultano pienamente dovuti qualora rappresentino il recupero differito di costi già previsti dal metodo tariffario normalizzato dell'epoca. Il giudice del merito dovrà quindi accertare se l'importo fatturato rispetta le regole tariffarie vigenti nel periodo di consumo.
Continua »