La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice assenza della persona offesa al processo non integra automaticamente una remissione tacita querela. Analizzando un caso di truffa, la Corte ha precisato che, per l'estinzione del reato, è necessario che il querelante sia stato regolarmente citato come testimone e che la sua assenza sia ingiustificata. In mancanza di questi presupposti, la volontà di punire si considera persistente e il processo prosegue. La sentenza ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna.
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