La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un cittadino condannato per la costruzione abusiva di un magazzino in muratura di 56 mq. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la demolizione spontanea dell'immobile dovesse escludere la punibilità. La Suprema Corte ha chiarito che la demolizione, pur essendo una condotta susseguente rilevante, non basta da sola a rendere l'offesa tenue, specialmente quando l'opera viola contemporaneamente norme urbanistiche e antisismiche e presenta dimensioni non trascurabili.
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