Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione contestando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la presenza della circostanza aggravante del furto (art. 625, comma 1, n. 2, c.p.) innalza il massimo edittale della pena oltre i limiti di legge previsti per l'applicazione del beneficio. Tale sbarramento opera in modo oggettivo, rendendo irrilevante qualsiasi giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso, vede confermata la condanna e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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