Una collaboratrice ed esperta linguistica ha chiesto la parità di trattamento economico con i ricercatori universitari, oltre alla retrodatazione del suo contratto a tempo indeterminato. I giudici di merito hanno accolto la retrodatazione ma respinto la richiesta di equiparazione retributiva, sostenendo che il diritto a tale equiparazione spettava solo agli ex-lettori di madrelingua assunti prima di specifiche leggi. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della lavoratrice, a seguito di un accordo transattivo con l'Università. Di conseguenza, il giudizio è stato dichiarato estinto, senza pronuncia sulle spese legali.
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