La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per la violazione di un ordine di rimpatrio. L'appellante sosteneva la nullità dell'ordine per vizi formali, ma la Corte ha confermato la piena legittimità del provvedimento, in quanto specificava chiaramente sia il comune di residenza a cui fare ritorno, sia l'obbligo di non rientrare nel comune da cui era stato allontanato. La decisione sottolinea come la chiarezza del provvedimento sia sufficiente a integrare i requisiti di legge.
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