Il Condannato ha contestato l'ordine di esecuzione della pena emesso dal Pubblico Ministero, chiedendo di poter espiare la pena residua in detenzione domiciliare. Sosteneva che, calcolando gli sconti per la liberazione anticipata su cinque semestri di custodia cautelare già subita (presofferto), la pena residua sarebbe scesa sotto il limite dei quattro anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che gran parte del periodo di custodia era già stato imputato a un altro titolo detentivo non legato da continuazione con il reato attuale. Di conseguenza, non era possibile applicare lo sconto di pena richiesto per far scendere la condanna sotto la soglia utile alla detenzione domiciliare. Il ricorrente deve quindi scontare la pena in carcere e pagare le spese processuali.
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