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ordine del giorno

Definizione

L'ordine del giorno (abbreviato con O.d.G.) è un documento che specifica, ad esempio in un'assemblea elettiva, quali saranno gli argomenti discussi e in che sequenza verranno affrontati. Esso è, nel diritto pubblico italiano, uno degli strumenti forgiati dal diritto parlamentare riguardanti la funzione di indirizzo e controllo del Governo. Solitamente è usanza che l'ultimo punto di un ordine del giorno consti nella dicitura: «Varie ed eventuali», ad indicare temi che in sede di preparazione dell'assemblea e convocazione alla stessa (momento in cui l'ordine del giorno viene stilato), non potevano essere previsti o problemi che emergano nel corso delle discussioni dei punti precedenti. Questo atto scritto, proposto da ciascun parlamentare, vuole esprimere una direttiva politica al Governo: esso difatti può impegnare il Governo ad interpretare una legge in un certo qual modo o ad adottare delle leggi tramite alcuni provvedimenti di attuazione; inoltre può sottolineare alcuni aspetti specifici della materia in esame verso i quali indirizzare l'azione governativa. Il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno, accogliendoli, non accogliendoli o accogliendoli solo come raccomandazione. L'ordine del giorno approvato dall'Assemblea o dalla Commissione parlamentare competente (ovvero accettato dal Governo) vincola l'Esecutivo a darvi seguito. È da ricordare che, nel caso in cui il Governo non voglia attuare un ordine del giorno particolarmente rilevante, può ricorrere allo strumento della questione di fiducia. Impropriamente la locuzione "Ordine del giorno" è utilizzata anche per gli atti di indirizzo, non vincolanti e non deliberativi, che un organo collegiale adotta con votazione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Divieto Uso Spazi Comuni: Regolamento Vince su Uso Personale
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di una delibera che imponeva il divieto uso spazi comuni per oggetti personali, basandosi su una chiara norma del regolamento condominiale. Due condomini avevano impugnato la decisione, sostenendo che l'occupazione del loro pianerottolo non creava un concreto pregiudizio agli altri. La Corte ha stabilito che, se il regolamento è chiaro, il divieto è valido a prescindere dalla prova di un danno effettivo. Inoltre, ha ribadito che eventuali irregolarità nella convocazione dell'assemblea, come l'omessa indicazione di un argomento all'ordine del giorno, devono essere contestate dal condomino dissenziente durante l'assemblea stessa, altrimenti si perde il diritto di impugnare la delibera per quel motivo.
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Ordine del giorno: validità delibere condominiali
La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di una delibera condominiale relativa alla creazione di un fondo spese straordinario poiché tale punto non era chiaramente indicato nell'ordine del giorno. La Corte ha stabilito che ogni comproprietario di un'unità immobiliare ha il diritto individuale di impugnare le decisioni assembleari, anche se l'altro comproprietario ha partecipato alla riunione. La mancanza di una specifica indicazione nell'avviso di convocazione impedisce al condomino di valutare consapevolmente la propria posizione, rendendo la delibera annullabile per violazione del diritto all'informazione preventiva.
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Delibera condominiale: agenda e rinuncia garanzie
Una condomina ha impugnato una delibera condominiale per lavori straordinari sulla facciata, lamentando la genericità dell'ordine del giorno, la rinuncia alle garanzie dell'appaltatore e l'alterazione del decoro architettonico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che per la validità della delibera condominiale è sufficiente che l'ordine del giorno indichi gli argomenti in termini essenziali. Inoltre, ha chiarito che la scelta di accettare un'offerta con rinuncia a determinate garanzie rientra nella discrezionalità dell'assemblea e che la modifica del decoro architettonico deve essere provata come una disarmonia rilevante e percettibile.
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Convocazione assemblea: il Tribunale ordina la riunione
Un socio di minoranza ha richiesto la convocazione di un'assemblea per deliberare sull'esclusione del socio di maggioranza per presunti atti di concorrenza sleale. Di fronte al rifiuto del consiglio di gestione, che ha sollevato dubbi sulla validità della clausola statutaria e sull'opportunità della richiesta, il socio si è rivolto al Tribunale. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2367 c.c., ha accolto il ricorso, ordinando la convocazione assemblea. La decisione si fonda sul principio che il controllo degli amministratori sulla richiesta dei soci è limitato alla legittimità formale e non può estendersi al merito della questione, che è di esclusiva competenza dell'assemblea stessa.
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