La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la valutazione di tali circostanze è di competenza esclusiva del giudice di merito e che il suo sindacato è limitato alla verifica di una manifesta illogicità della motivazione, non riscontrata nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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