La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità emessa da un Tribunale del riesame. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto mancante la procura speciale per impugnare un sequestro preventivo, nonostante fosse stata regolarmente depositata telematicamente via PEC. La Suprema Corte ha stabilito che, avendo la società ricorrente provato il corretto deposito dell'atto, il ricorso non poteva essere dichiarato inammissibile per un vizio puramente formale, rinviando gli atti al Tribunale per la decisione nel merito.
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