La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di riabilitazione penale per un condannato per associazione mafiosa, ribadendo che il risarcimento del danno è un presupposto inderogabile. La Corte ha precisato che tale obbligo sussiste anche in assenza di una parte civile costituita e che, per i reati di mafia, il condannato ha l'onere di attivarsi per risarcire la collettività, come il Comune danneggiato nell'immagine e nell'economia, per dimostrare una reale volontà di reinserimento.
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