La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3521/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cacciatore condannato per la detenzione di silenziatori artigianali. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il silenziatore è considerato a tutti gli effetti una "parte di arma" la cui detenzione illegale costituisce reato, a prescindere dal fatto che non sia elencato tra le componenti essenziali di un'arma da fuoco secondo la normativa vigente. La decisione ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche, data la particolare gravità della condotta dell'imputato, che praticava caccia di frodo di notte, in gruppo e in area protetta.
Continua »