Il caso nasce dall'opposizione all'esecuzione promossa da una Compagnia di Assicurazioni contro l'azione esecutiva avviata dal Creditore. Quest'ultimo ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, ritenendo competente il Tribunale di Napoli. Il giudice bolognese ha respinto l'eccezione con un'ordinanza non decisoria, disponendo la prosecuzione della causa. Il Creditore ha quindi proposto ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il regolamento di competenza non è ammesso contro i provvedimenti che rigettano l'eccezione di incompetenza senza rimettere la causa in decisione, a meno che non abbiano un carattere di assoluta e indiscutibile definitività. Il Creditore perde il ricorso ed è condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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