Una società commerciale subisce gravi allagamenti alla merce custodita in un seminterrato a causa della rottura di un contatore idrico collocato nel vano scale. L'impresa agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da cose in custodia contro la proprietaria dell'appartamento allacciato all'impianto e contro l'ente gestore del servizio idrico. La Corte di Cassazione accerta inizialmente che la condomina non esercita poteri di vigilanza sul contatore esterno alla sua abitazione. Successivamente, il giudice del rinvio rigetta la domanda anche contro il gestore idrico, ravvisando un caso fortuito per manomissione di terzi. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, rimette la decisione alla pubblica udienza per stabilire se tale accertamento abbia violato il giudicato interno formatosi nei gradi precedenti.
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