Una società venditrice, dopo aver stipulato un contratto preliminare, non addiveniva alla stipula del definitivo a causa di un'ipoteca gravante sull'immobile e veniva ammessa a concordato preventivo. I promissari acquirenti agivano in giudizio ex art. 2932 c.c. ottenendo nei primi due gradi di giudizio il trasferimento del bene e l'ordine di cancellazione dell'ipoteca. La Cassazione, investita della questione, data la complessità dei principi di diritto coinvolti nel rapporto tra esecuzione specifica e procedura concorsuale, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la decisione a una pubblica udienza.
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